(Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione).
diritto
Il conservatore delle ipoteche provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.
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In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione
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Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa
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, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.
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All'udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche
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dalla cancellazione dal ruolo.
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