(Audizione degli interessati).
diritto
(Audizione dei minori degli anni quattordici).
diritto
(Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio).
diritto
Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.
diritto
Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non
diritto
Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi o ad audizione di testimoni.
diritto
Sull'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498
diritto
I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano
diritto
Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione
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La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi
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dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.
diritto
in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
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Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al
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chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.
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impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
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d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessi a norma del
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Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha
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possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.
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