Art. 58.
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Art. 58.
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Se le merci sono spedite ad altra dogana, è rilasciata la « Bolletta di cauzione » o il « Lasciapassare di merci estere» a norma dell'art. 58.
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La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da visita è prestata, a' sensi dell'art. 58, calcolando l'importo dei diritti di confine in
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Per il trasbordo da una ad altra nave delle merci arrivate per via di mare e destinate ad altro porto dello Stato, si applicano le norme dell'art. 58
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. 58.
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stazza netta di cinquanta tonnellate o meno, ma possono essere fatte proseguire per altro porto del Regno osservate le disposizioni dell'art. 58, ultimo
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scortate da « Bolletta di importazione o di cauzione », a norma degli articoli 54 e 58.
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cauzione » di cui all'art. 58, per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione, quando si tratta di diritti doganali dovuti in conseguenza
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accompagnate, a norma degli articoli 58 e 88 le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o
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