Art. 45.
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I provvedimenti indicati nell'articolo 45 del libro primo del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso degli
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. Le disposizioni degli articoli 142 e 143 sono, infine, stabilite in deroga degli articoli 13 e 45 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
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manifesto; c) è sprovvisto del « Lasciapassare » che tiene luogo del manifesto, a norma dell'art. 45; d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di
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