Art. 175.
diritto
Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.
diritto
All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa
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articoli 175 e seguenti; altrimenti rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente per valore, assegnando un termine perentorio per la
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all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti fissa all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti
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