Art. 139.
diritto
osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141.
diritto
articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.
diritto
Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139 secondo comma, e consegna loro
diritto
Art. 139.
diritto