La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.
Il reclamo per oggetti o somme affidati alla posta o per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dalla presente legge, deve essere presentato
Le azioni giudiziarie relative al servizio dei conti correnti non possono essere promosse se non dopo quaranta giorni dalla presentazione del reclamo
reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non sia trascorso un anno, ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto.
rimborso delle somme riscosse dall'Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo è di un anno dalla
di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 75; f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 82; g