In caso di mancata riscossione, gli assegni si prescrivono, a favore dell'Amministrazione, alla fine del secondo esercizio finanziario successivo a
in via amministrativa e si prescrivono in tre anni, salvo quanto è stabilito dagli articoli 120 e 122.
I crediti di conti correnti, sui quali non sieno state eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi; si prescrivono