Non compete indennità per lo smarrimento, manomissione od avaria di invii assicurati in esenzione di tassa, o con tassa a carico del destinatario.
misura indicata dal decreto previsto dall'art. 18. Non compete indennità per lo smarrimento di invii raccomandati in esenzione di tassa o con tassa a
altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume. Il mittente è punito con l'ammenda da L
esistenti e non avariati. Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo, salvo le eccezioni previste dall'art. 87, viene corrisposto
natura dell'oggetto o dal fatto del mittente; d) quando trattisi di invii non consentiti ai sensi dell'art. 72; e) nei casi di dichiarazione fraudolenta