Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi
Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpa o imbratta oggetti e congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi
oggetti o congegni postali, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità, salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitù.
Per l'appoggio o l'impianto su proprietà private di cassette d'impostazione, distributori automatici od altri oggetti e congegni inerenti al servizio