La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.
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Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Se la prima presentazione, nel
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I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle disposizioni del comma precedente.
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Spirati i termini stabiliti: per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista; per levare il protesto per mancata accettazione o
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Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può prevalersene.
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Egli può anche prescrivere che la presentazione per l'accettazione non abbia luogo prima di un certo termine.
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Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.
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In mancanza di protesto l'accettazione non datata si reputa data, rispetto all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione
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alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la
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Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.
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Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti nè dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei
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Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi
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presentazione decorre da tale data.
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La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente può
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atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l'accettazione e il protesto, non possono esser fatti che in giorno feriale.
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termine di presentazione, ha dato avviso della forza maggiore al girante precedente; nelle cambiali a certo tempo vista al termine di trenta giorni si
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, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se
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successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola « senza spese ». Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in
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La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.
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Della presentazione e del pagamento.
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Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella
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detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione, di
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La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.
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efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non
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ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale
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Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.
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L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.
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L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.
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Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.
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Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
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Il traente dell'assegno bancario può subordinarne il pagamento all'esistenza sul titolo nel momento della presentazione di una doppia firma conforme
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La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli effetti di
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La presentazione della domanda e il pagamento della somma non impediscono che il titolo sia pagato a chi se ne dimostri proprietario in base a una
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Tale clausola, salvo il disposto dell'articolo 45, ultimo comma, non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno bancario, nei termini
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Se il colpevole, nei casi preveduti nei n. 2 e 3 fornisce al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, la pena è ridotta alla metà e
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accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.
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presentazione; 3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.
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Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, alla presentazione, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto
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Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione, per
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giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento.
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Nel caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito, il Banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione
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protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del
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tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e semprechè la data non differisca di
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sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure 3° con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e
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o della dichiarazione equivalente e, se vi sia la clausola « senza spese », lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante nei due giorni feriali
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presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma; 3° chiunque emette un assegno bancario con data falsa o mancante di uno dei requisiti indicati
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