Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.

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Regno d'Italia 18 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

diritto

Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Se la prima presentazione, nel

diritto

I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle disposizioni del comma precedente.

diritto

Spirati i termini stabiliti: per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista; per levare il protesto per mancata accettazione o

diritto

Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può prevalersene.

diritto

Egli può anche prescrivere che la presentazione per l'accettazione non abbia luogo prima di un certo termine.

diritto

Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.

diritto

In mancanza di protesto l'accettazione non datata si reputa data, rispetto all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione

diritto

alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la

diritto

Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.

diritto

Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti nè dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei

diritto

Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi

diritto

presentazione decorre da tale data.

diritto

La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente può

diritto

atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l'accettazione e il protesto, non possono esser fatti che in giorno feriale.

diritto

termine di presentazione, ha dato avviso della forza maggiore al girante precedente; nelle cambiali a certo tempo vista al termine di trenta giorni si

diritto

, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se

diritto

successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola « senza spese ». Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in

diritto

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

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Regno d'Italia 28 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

diritto

Della presentazione e del pagamento.

diritto

Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella

diritto

detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione, di

diritto

La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.

diritto

efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non

diritto

ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale

diritto

Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.

diritto

L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

diritto

L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.

diritto

Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.

diritto

Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

diritto

Il traente dell'assegno bancario può subordinarne il pagamento all'esistenza sul titolo nel momento della presentazione di una doppia firma conforme

diritto

La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli effetti di

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La presentazione della domanda e il pagamento della somma non impediscono che il titolo sia pagato a chi se ne dimostri proprietario in base a una

diritto

Tale clausola, salvo il disposto dell'articolo 45, ultimo comma, non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno bancario, nei termini

diritto

Se il colpevole, nei casi preveduti nei n. 2 e 3 fornisce al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, la pena è ridotta alla metà e

diritto

accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.

diritto

presentazione; 3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

diritto

Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, alla presentazione, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto

diritto

Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione, per

diritto

giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento.

diritto

Nel caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito, il Banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione

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protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del

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tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e semprechè la data non differisca di

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sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure 3° con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e

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o della dichiarazione equivalente e, se vi sia la clausola « senza spese », lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante nei due giorni feriali

diritto

presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma; 3° chiunque emette un assegno bancario con data falsa o mancante di uno dei requisiti indicati

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