I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.
primo capoverso di questo articolo.
capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
L'espulsione per motivo di ordine pubblico, preveduta dal primo capoverso di questo articolo, è pronunciata con decreto del Ministro dell'interno, di
La iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 nè a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà