Della rinnovazione, pubblicazione e copia degli atti.
(Facoltà del giudice d'appello; rinnovazione del dibattimento)
La rinnovazione parziale o totale del dibattimento è disposta con ordinanza.
Quando il giudizio è stato rinviato ad un giudice d'appello, questi provvede in ogni caso alla rinnovazione totale del dibattimento.
A tale rinnovazione si procede con le forme del giudizio di primo grado, in quanto sono applicabili, anche relativamente alle prove, senza sospendere
parziale, secondo le circostanze, e se è il caso la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma del documento, con la prescrizione del modo con cui
d'appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina occorrendo la rinnovazione del dibattimento e decide in merito inappellabilmente.
Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice d'appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la
giudizio e pronuncia ordinanza con cui dispone la rinnovazione del dibattimento, decide quindi in merito inappellabilmente.
necessaria la rinnovazione, prescrivendone il modo. Quando occorre, stabilisce inoltre quali altri atti debbono essere rinnovati insieme con quello mancante.
Il giudice che dichiara la nullità ordina la rinnovazione o la rettificazione degli atti, qualora sia necessaria e possibile, disponendo altresì che
decide nel merito senza rinnovazione del dibattimento se questa non è necessaria per altro motivo. La decisione sull'appello ha luogo anche se la
documenti, la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento, l'esame anche su nuove circostanze dei testimoni del primo giudizio o l'assunzione di
Negli altri casi il testo del documento, quale risulta stabilito in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o
dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullità.