Il giudice provvede con ordinanza, con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la domanda.
Con la sentenza che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione l'imputato che l'ha proposta è condannato alle spese del procedimento.
L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la domanda, non pregiudica il diritto del pubblico ministero e del prosciolto di presentare
Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione la parte privata che l'ha proposta è condannata al pagamento a
richiesta di citazione, con decreto motivato del pubblico ministero. Contro il provvedimento del pubblico ministero che rigetta la domanda
La corte di cassazione, se dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di revisione, con la stessa sentenza ordina, occorrendo, la carcerazione del
Con la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del
Se la corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di revisione, fuori del caso preveduto dal secondo capoverso dell'articolo 558
l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
l'ordinanza che lo rigetta può infliggere al condannato stesso una punizione a norma del regolamento generale carcerario, dandone partecipazione alla