Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto
soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con
Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permane quella già prestata.
Se fu prestata cauzione o malleveria, con la predetta ordinanza è pure pronunciata condanna al pagamento della cauzione o della somma fissata per la
L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria non può essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute