Le disposzioni degli articoli precedenti non si applicano a chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette
(Funzioni esecutive del pubblico ministero e del pretore)
, diventano esecutive immediatamente o appena trascorso il tempo entro il quale la legge consente che la condanna possa essere impugnata o revocata.
Le rogatorie delle Autorità giudiziarie straniere sono rese esecutive nel territorio dello Stato, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente