I testimoni sono esaminati, a pena di nullità, l'uno dopo l'altro.
I testimoni, se l'Autorità giudiziaria straniera ne ha fatto richiesta, sono esaminati previo giuramento.
Se i testimoni non sono stati esaminati nell'istruzione, i fatti e le circostanze, su cui è chiesto l'esame, devono essere specificamente indicati
Gli atti indicati nell'articolo 208, appena pervengono nella cancelleria, sono comunicati al pubblico ministero. Esaminati gli atti, il pubblico
giudizio. Il procuratore del Re, esaminati gli atti se lo ritiene necessario, dà gli opportuni provvedimenti per accelerare il procedimento e qualora ne
, esaminati gli atti se lo ritiene necessario, dà gli opportuni provvedimenti per accelerare il procedimento e qualora ne sia il caso per accertare la
prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso