Se risulta dal dibattimento che il fatto è diverso da quello enunciato negli atti predetti, il giudice, fuori dei casi contemplati nell'articolo 445
stato enunciato nell'ordine di cattura, di comparizione o d'accompagnamento rimasto senza effetto.
interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.
fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.
sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato nell'ordine di cattura, di comparizione o d'accompagnamento
legge come reato e per il quale si debba procedere d'ufficio, diverso da quello enunciato nella sentenza di rinvio a giudizio ovvero nella richiesta o
diverso o più grave di quello enunciato nella sentenza di rinvio, dichiara con sentenza la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al