(Invasione di terreni o edifici)
(Rovina di edifici o di altre costruzioni)
Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso: 1° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a
, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.
330, 331 e 333; 3° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel numero 7