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Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

18729
Regno d'Italia 1 occorrenze
  • 1930
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi

Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice di Procedura Penale.

31034
Regno d'Italia 34 occorrenze
  • 1930
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Nel mandato di comparizione o d'accompagnamento sono indicati l'Autorità davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora

(Comparizione del contumace)

(Prolungamento dei termini di comparizione)

(Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento)

(Mancata comparizione di persone citate)

Il mandato di comparizione è notificato all'imputato.

comparizione o quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.

(Ordini di cattura, d'accompagnamento e di comparizione emessi dal pubblico ministero)

(Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura)

La mancata comparizione o l'allontanamento della parte civile non può mai determinare il rinvio del dibattimento.

Il mandato di comparizione può essere convertito in quello d'accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Gli ordini di comparizione, di cattura e d'accompagnamento, emessi dal pubblico ministero a norma dell'articolo 393, hanno gli stessi effetti dei

emette ordine di comparizione o d'accompagnamento, attenendosi alle norme stabilite per il relativo mandato. L'ordine di comparizione o

Fuori dei casi preveduti dagli articoli 253 e 254, può essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.

In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non può essere sospeso o rinviato per cause

Dopo il mandato di comparizione o d'accompagnamento può essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.

giudice non ritiene necessaria la sua comparizione personale.

difensore. Il giudice tuttavia ha facoltà di ordinarne la comparizione personale.

cattura, può revocarlo ed emettere se occorre mandato di comparizione o d'accompagnamento.

stato enunciato nell'ordine di cattura, di comparizione o d'accompagnamento rimasto senza effetto.

sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato nell'ordine di cattura, di comparizione o d'accompagnamento

comparizione.

Per il mandato di comparizione il termine per comparire è di tre giorni, salvo quanto è disposto nell'articolo 183; il giudice può abbreviare il

equivale per ogni effetto all'interrogatorio assunto dopo l'emissione del mandato di comparizione.

comparizione, e l'Autorità davanti alla quale il testimonio deve presentarsi; 3° l'indicazione delle sanzioni in cui il testimonio incorre se non si

, quando la corte, il tribunale o il pretore riconosce giustificata da legittimo impedimento la mancata comparizione. Di tale riconoscimento e delle

Col mandato di comparizione il giudice istruttore o il pretore ordina che l'imputato si presenti dinanzi a lui; col mandato di cattura e col mandato

insufficienza di prove e l'imputato non è stato già interrogato, è emesso mandato od ordine di comparizione.

atto di ricognizione o di confronto o per un'altra necessità, la comparizione di alcuna delle persone sopra menzionate, procede, osservati gli opportuni

fatto che la parte interessata sia comparsa, anche se essa dichiara che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità

quali la mancata comparizione ha dato causa.

testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, sulla mancata comparizione dei testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di

altre parti; 2° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione e l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in

della comparizione, osservato il termine stabilito negli articoli 405, 407 e 409; 2° la nomina di un difensore d'ufficio se ne è il caso; 3

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