Le scritture di comparazione sono contrassegnate con la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.
Le scritture private possono essere ammesse come scritture di comparazione, se non vi è dubbio sulla loro autenticità.
Nei procedimenti per delitti di falsità in atti il giudice ordina che siano presentate le scritture di comparazione, se queste si trovano presso
Se le scritture di comparazione si trovano presso un privato, il giudice, qualora non si tratti di persona che ha facoltà di astenersi dal deporre