(Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)
(Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni)
commesse, aumentata fino al triplo.
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro
Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della
svolgimento delle operazioni loro commesse, devono ricorrere immediatamente all'Autorità giudiziaria più vicina, la quale, qualora lo ritenga opportuno