(Falsità materiale commessa dal privato)
(Tratta di donne e di minori commessa all'estero)
(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
(Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale)
(Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata)
(Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale)
(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)
(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)
(Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
(Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni)
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.
(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre
Qualora il condannato riporti un'altra condanna per una contravvenzione della stessa indole, anteriormente commessa, il giudice, tenuto conto
omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero
La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1° se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2° se
effrazione; ed è da due a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più
stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più
° se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite; 4° se è stato espressamente convenuto