Art. 88.
La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89.
negli articoli 88 e 89.
Art. 88.
Se l'infermità di mente sopravviene al reato, si applica la disposizione dell'articolo 88.
Quando occorre, il giudice, anche senza sentire il parere del perito, può provvedere a' termini dell'articolo 88.
legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto è disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento
Fuori dei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 88, se l'arrestato è affetto da tale infermità da non poter essere condotto in carcere o