Art. 476.
stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue
rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Art. 476.