Art. 356.
Art. 356.
Queste regole si applicano altresì quando occorre esaminare alcuna delle persone indicate nella prima parte dell'articolo 356.
dell'articolo 356, e, per gli agenti diplomatici della Santa Sede o di Stati esteri, quella dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso.
Può essere inoltre data lettura delle deposizioni testimoniali indicate nel terzo e quarto capoverso dell'articolo 41, negli articoli 313, 356, nel