Art. 319.
Le pene stabilite negli articoli 318, prima parte, 319 e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pena stabilita nella prima parte dell'articolo 319, ridotta di un terzo.
Art. 319.
salvatore. - I Fasci Italiani di Combattimento 318 La lotta contro i sovversivi 319 La marcia su Roma: 28 ottobre 1922 320 Il Regime Fascista. - L' Italia
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