Art. 183.
Art. 183.
Il termine per comparire non può essere inferiore a otto giorni, salvo quanto è disposto nell'articolo 183.
Il termine per comparire non può essere inferiore a quindici giorni, salvo quanto è disposto nell'articolo 183.
Il termine per comparire non può essere minore di giorni cinque, salvo quanto è disposto nell'articolo 183.
Per il mandato di comparizione il termine per comparire è di tre giorni, salvo quanto è disposto nell'articolo 183; il giudice può abbreviare il