Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un
diritto
Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno elevato in grado o a parità di grado dal giudice meno anziano, e vota per ultimo. Nei
diritto
parità di voti, prevale l'opinione più favorevole all'imputato.
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