(Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico)
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Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.
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Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le
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La pena è aumentata: 1° se il fatto è commesso in tempo di guerra; 2° se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo
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pubblico servizio il denaro o altra utilità.
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Chiunque offre o promette denaro od altra utilità a un testimone, perito o interprete, per indurlo a una falsa testimonianza, perizia o
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onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un
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Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di
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ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a lire tremila.
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Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non
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altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.
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, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
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Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti
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un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire tremila a
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Chiunque offre o promette denaro od altra utilità, come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio
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, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a
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promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la
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Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne
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l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del
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destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; 8° se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o
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sentenza che ha acquistato autorità di cosa giudicata, quando il presidente o il pretore ne riconosce la pertinenza e l'utilità.
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