Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.
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La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non
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trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.
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La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre
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, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.
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morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; 2° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; 3
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Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte
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dell'articolo 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.
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quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: 1° trenta anni, per la reclusione; 2° sei anni, per l'arresto; 3° lire
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per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere: 1° gli anni trenta, se si
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Il termine è di venti giorni per le impugnazioni del procuratore del Re contro i provvedimenti emessi in udienza dal pretore e di trenta giorni per
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Quando nei procedimenti di competenza del pretore la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i trenta giorni
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minore di un giorno per ogni duecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso di mezzi ferroviari, e per ogni trenta chilometri negli altri casi
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