La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
diritto
Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente
diritto
L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente
diritto
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale
diritto
anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.
diritto
I termini stabiliti a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvi i casi eccettuati dalla legge.
diritto
L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella proposta contro la sentenza, salvi i casi nei quali la legge dispone altrimenti.
diritto
Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione d'impugnazione è ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il
diritto
Nel corso del procedimento penale il giudice non può deliberare, se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi eccettuati dalla legge.
diritto
Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, in grado d'impugnazione non può giudicarsi, a pena di nullità, di un reato che non sia stato
diritto
responsabile civile, alla parte civile ed ai rispettivi difensori di ottenere un provvedimento del giudice, salvi i casi in cui la legge dispone
diritto
di diritto garanzia per il pagamento dei crediti indicati nell'articolo 189 del codice penale, salvi i privilegi derivanti dal contratto di lavoro o da
diritto
Salvi i casi in cui è obbligatorio di mantenere il sequestro, le cose sequestrate, quando non abbiano interesse per il procedimento penale, possono
diritto
La sentenza è deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, senza interruzione, salvi i casi di assoluta impossibilità, e il
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procuratori, i consulenti tecnici ed i notari; 3° i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i
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