(Vilipendio della religione dello Stato)
diritto
Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi.
diritto
(Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone)
diritto
(Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose)
diritto
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.
diritto
Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni.
diritto
Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico.
diritto
Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello
diritto
Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose
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ministero od ufficio o della propria professione: 1° i ministri della Religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato; 2° gli avvocati, i
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