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Risultati per: minaccia

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Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

20676
Regno d'Italia 41 occorrenze
  • 1930
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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(Minaccia)

diritto

(Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale)

diritto

(Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato)

diritto

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

diritto

(Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)

diritto

(Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno)

diritto

La pena è della reclusione fino a diciotto mesi se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante

diritto

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

diritto

Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.

diritto

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

diritto

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

diritto

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

diritto

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

diritto

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquecento.

diritto

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque

diritto

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a

diritto

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.

diritto

Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le

diritto

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la

diritto

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

diritto

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico

diritto

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa

diritto

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso

diritto

minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.

diritto

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose

diritto

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in

diritto

volere; 2° se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.

diritto

Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è

diritto

La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1° se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2° se

diritto

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con

diritto

costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

diritto

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più

diritto

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai

diritto

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o

diritto

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui

diritto

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica

diritto

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle

diritto

Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o

diritto

una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

diritto

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più

diritto

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1° con violenza alla persona o con minaccia; 2° da

diritto

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