Art. 408.
diritto
Art. 408.
diritto
Si osservano le disposizioni dell'articolo 408.
diritto
La richiesta è notificata all'imputato insieme con il decreto di citazione, a' termini degli articoli 405 e 408.
diritto
compilato in conformità dell'articolo 407 ed è notificato, a' termini dell'articolo 408, con la sentenza di rinvio a giudizio, omessa la motivazione, o con
diritto
violate le disposizioni relative alla citazione delle persone indicate nell'articolo 408, al termine per comparire, alla nomina del difensore dell'imputato
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