Art. 147.
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Art. 147.
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Nei casi preveduti dall'articolo 147 del codice penale, quando l'ordine di carcerazione del condannato a pena detentiva è già stato eseguito, la
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La facoltà stabilita nell'articolo 147 del codice penale è esercitata dal pubblico ministero o dal pretore competente per l'esecuzione, fuori del
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