La firma che il notaro appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo.
Il sigillo del notaro morto o che ha cessato dall'esercizio, o è stato nominato ad altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopo che
Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo.
Anche di tale sigillo deve lasciarsi impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.
Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro che ha cessato temporaneamente dall'esercizio, finché dura tale cessazione.
Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda « N. . . n. di (o fu) notaro in n
Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento lo
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia
del numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.
, e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio.
notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento; 4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato
Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo
? - Confiteo Dio onnipotente.... - Chiudete almeno quell'uscio.... - Non importa. Dunque... sigillo di confessione. Prima fu mio fratello che mi disse
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