Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabili si reputano non avvenute.
Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non
Le disposizioni dell'articolo 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche
Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si
aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni; 3° fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del