Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

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Regno d'Italia 7 occorrenze

Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.

diritto

Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaro, che vi farà precedere l'indicazione in lettere

diritto

interviene la metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei

diritto

tutti i detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà constare con apposito verbale da redigersi dal

diritto

di rinunziare di ciomune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaro farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.

diritto

d'appello, la quale farà la sua proposta, udito il pubblico ministero.

diritto

essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si fara menzione nell'atto; 9° la menzione che l'atto

diritto

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