Art. 47.
diritto
È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49.
diritto
°, e gli atti di autenticazione di cui agli articoli 47 e 72.
diritto
Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 della detta legge, saranno esercitate per gli impiegati degli
diritto
articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51; 5° se esso manca della data e non contiene l'indicazione del comune in cui fu
diritto