con provvedimenti spesso strappati a forza e non rispettati (leggi agrarie); e la personalità giuridica delle fondazioni e corporazioni (p. e
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volta di potenti organismi collettivi giuridici (fondazioni, università, corporazioni), intermedi fra l'individuo e lo Stato, immensa forza di
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enti collettivi rispondenti a fini onesti e permanenti della società», come le fondazioni (universitates rerum)e le corporazioni (universitates
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(universitates rerum et personarum),quali fondazioni, opere pie, corporazioni, rappresentanze di classe, istituti di pubblica utilità (Ferrni).
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sociali. In breve le moltiplicate fondazioni di pubblica utilità e le ingenti organizzazioni di classe nella Gran Bretagna e Stati Uniti, fornite di
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miglioramento professionale), le fondazioni di beneficenza o pie, di utilità pubblica; — la proprietà collettiva-pubblica,attribuita ai fini della persona
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