La discussione, come la Camera ricorda, giunse all'articolo 14 ter dell'allegato.
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Lo leggo: «Art. 14 ter. L'individuo della Guardia di finanza, che per qualsiasi motivo usa vie di fatto contro un suo inferiore in grado o nel
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«Art. 16 ter. L' ufficiale, il quale sia deferito al Consiglio di disciplina o si trovi sottoposto a giudizio penale a piede libero, potrà, durante
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Art. 18. La condanna degl'individui della Guardia di finanza ad alcuna delle pene indicate negli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 15, 17 e 17 bis è
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