del tristissimo caso avvenuto nella notte dal 16 al 17 di quel mese, e che quindi fosse certo che un qualche provvedimento continuativo a favore della
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Art. 17. L'individuo della Guardia di finanza, che commette contrabbando o collude con estranei per frodare la finanza ovvero sottrae o distrae a
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Art. 18. La condanna degl'individui della Guardia di finanza ad alcuna delle pene indicate negli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 15, 17 e 17 bis è
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Art. 17 bis. Quando l'individuo della Guardia di finanza, per commettere od occultare alcuno dei reati previsti nell'articolo precedente, falsifichi
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«Art. 1. Agli articoli 2, 3, 4, 10, 11,12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27 e 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo della
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sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3a) e 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3a). (61 e 61-bis)
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Modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922, (serie 3a) e 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 8a). (61 e 61 bis)
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