«Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla qui annessa Dichiarazione stipulata tra l'Italia, il Belgio, la
politica - sedute parlamentari del Regno d'Italia
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«Articolo unico. Sono convalidati i tre decreti reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzato le prelevazioni delle somme
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