«Art. 2. Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito con decreto reale per gl'impiegati nominati con simili decreti, ed in tutti
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«Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito con decreto reale per gl'impiegati nominati con simili decreti, ed in tutti gli altri
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soppressi, ma bensì quelli dello stesso grado che nelle stesse Corti furono gli ultimi ad essere nominati.»
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magistrati, non potranno essere collocati in disponibilità quei tali di quel tal tribunale che viene soppresso, ma invece quelli che furono nominati gli
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nominati.»
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metterete in disponibilità od in aspettativa gli ultimi nominati, questi saranno probabilmente ancora fuori dello stadio dell'inamovibilità istessa
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, ma bensì quello dello stesso grado che furono gli ultimi ad essere nominati.»
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magistrati borbonici resterebbero al loro posto, e tutti quelli nominati dal 1860 in qua sarebbero incerti.
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