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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
La legittimazione sostitutiva del curatore tra regola ed eccezione: il caso del danno da scissione
La decisione bolognese costituisce la prima decisione relativa all'azione risarcitoria per invalidità della scissione proposta da una curatela fallimentare. Si pone tuttavia nel solco dei rari precedenti (di merito) relativi all'applicazione dell'art. 2504 quater c.c. in materia di fusioni, nonché dei consolidati orientamenti della Corte di cassazione che, pur in altri (ma non lontani) ambiti, ha più volte deciso di escludere il potere del curatore del fallimento di sostituirsi ai creditori sociali per far valere diritti di costoro in difetto di un'espressa previsione di legge. Sintetizzato ed analizzato il percorso argomentativo esposto nella sentenza, l'A. espone il quadro sistematico in cui si deve contestualizzare la fattispecie, mettendo in evidenza - da un lato - i profili condivisibili e quelli critici della soluzione adottata dal Tribunale di Bologna e - dall'altro - accennando alle ricadute della ricostruzione sistematica esposta in ambiti limitrofi (concessione abusiva di credito e escussione delle garanzie concordatarie).