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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Il pagamento del canone con bonifico bancario esclude la mora del debitore
Nella sentenza che si annota, la Corte d'Appello di Napoli ha riformato la pronuncia di primo grado che aveva inizialmente dichiarato la risoluzione del contratto di locazione ritenendo morosa la società conduttrice perché il canone di locazione non sarebbe stato pagato presso il domicilio della locataria come previsto contrattualmente ma con bonifico bancario. Il Collegio partenopeo dopo aver premesso che relativamente alle locazioni di immobili non adibiti ad uso abitativo la valutazione dell'inadempimento è rimessa alle regole generali di cui all'art. 1455 c.c., ha ritenuto il pagamento mediante bonifico bancario idoneo e sufficiente ad escludere la mora del debitore nel pagamento dei canoni scaduti ed ha condannato la locatrice appellata alla restituzione del locale.