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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Interpretazione estensiva del presupposto oggettivo di cui all'art.160 l.fall. e prevenzione dell'insolvenza
Il presupposto oggettivo di cui all'art. 160 l. fall. va interpretato in senso ampio alla luce della "ratio" legislativa delineatasi a seguito dei diversi interventi correttivi alla riforma della l. fall.: introducendo regole volte ad incentivare la emersione della crisi, il legislatore ritiene che le soluzioni negoziali possano costituire validi strumenti di prevenzione dell'insolvenza. Chiamato ad accertare la sussistenza dello stato di crisi, al fine di impedire il ricorso abusivo a tali strumenti, il giudice deve tener conto sia della intensità che della natura della crisi a prescindere dalla sussistenza di una difficoltà ad adempiere le obbligazioni del debitore, sì da consentire la possibilità anche all'imprenditore a rischio di insolvenza "qualificato" (specificato alla luce delle nozioni aziendalistiche di crisi economica e/o patrimoniale) di accedervi tempestivamente, evitando che lo stato di crisi si tramuti in insolvenza.