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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Funzione notiziatrice del collegio sindacale: la Cassazione allunga il tiro
L'A., dopo una sintetica esposizione dell'evoluzione del modello dell'organo sindacale, rammenta come il fulcro delle funzioni dei sindaci si incentri nell'esame del bilancio d'esercizio e quindi nella redazione della connessa relazione accompagnatoria. Viene, a tale proposito, posto in rilievo il dato che le direttive codicistiche sulla struttura di tale documento contabile siano in molti casi prive di un valore univoco e che, comunque, il bilancio costituisce sostanzialmente il prodotto di operazioni valutative, pur se indirizzate e guidate da indicazioni di modello normativa. Si affronta quindi il tema dell'effettiva percepibilità, da parte dell'organo di controllo, di eventuali fatti pregiudizievoli per la società o per i terzi, posti emblematicamente in essere dagli amministratori, rammentando che il dovere di vigilanza possiede comunque dei limiti, non dovendo trascendere in atteggiamenti inutilmente invasivi. Di contro non si ritiene possibile pretendere dai sindaci un mero controllo di merito, ove inteso quale valutazione dei singoli fatti aziendali che concorrono a formare la strategia dell'impresa. Si pone, infine, in rilievo l'ampliamento della funzione notiziatrice del collegio sindacale o del sindaco unico nei confronti dell'A.G.O. [Autorità Giudiziaria Ordinaria], nel duplice aspetto Giudicante e Requirente.