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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Aggiornamenti sul ricorso straordinario al Capo dello Stato: l'ircocervo esiste
Le due pronunce in commento continuano ad alimentare la disputa intorno alla natura giuridica, amministrativa o giurisdizionale, del ricorso straordinario al Capo dello Stato, pur dopo la sentenza n. 73 del 2014 della Corte costituzionale. Quest'ultima, in effetti, non ha risolto la questione. Essa ha qualificato il ricorso straordinario come un istituto ibrido, che è giurisdizionale in parte, ad alcuni fini, o per alcuni profili o caratteristiche, ma che allora è anche, evidentemente, amministrativo in altra parte, ad altri fini, o per diversi profili o caratteristiche. La Corte pare oggi riconoscere ciò che a suo tempo essa aveva escluso, cioè l'esistenza di un ircocervo giuridico, la cui ambiguità e ambivalenza è, a ben vedere, condizione della stessa sopravvivenza, e anche del discreto successo, del rimedio. Esso è "abbastanza giurisdizionale" da giustificare la facoltà dell'organo decidente di sollevare questioni di legittimità costituzionale e l'esperimento di rimedi effettivi per garantire l'esecuzione delle decisioni; ma è anche "abbastanza amministrativo" per poter conservare quelle caratteristiche di snellezza, rapidità, informalità, economicità, che gli consentono di rispondere a una quota rilevante della domanda di giustizia amministrativa. Il ricorso straordinario, dunque, è necessariamente ambiguo: deve essere giurisdizionale; ma non troppo. Non può esistere, se non come ircocervo.